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Immagine:Firenze - modified.jpg

LA CARTA D'IDENTITA'

la carta d'identità è il documento di riconoscimento per antonomasia. Deve essere rilasciata dal sindaco a tutti i cittadini italiani e stranieri, purché residenti o dimoranti nel comune ed a partire dal giorno successivo al compimento di 15 anni, nonché ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE); La validità è di cinque anni ed il costo per il rilascio è € 5,42 per diritto fisso e di segreteria (il costo raddoppia in caso di rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento). E' necessario andare personalmente in comune, compilare il modulo che verrà consegnato con i propri dati anagrafici (attenzione: i dati relativi allo stato civile potranno essere riportati sul documento solo se ciò viene richiesto dall'interessato) e allegare:

  •   tre fotografie formato tessera recenti, e senza cappello; eventualmente la carta d'identità scaduta;
  •   un documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di docu-mento di identità valido); -
  •   se il richiedente è minorenne, questi deve essere accompagnato da un genitore che ne attesterà l'identità.

Di norma la carta d'identità viene rilasciata direttamente all'interessato.

VALIDITA' PER L'ESPATRIO:

se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio è sufficiente compilare e sottoscrivere l'apposita dichiarazione, sul modello fornito allo sportello, in cui si autocertifica di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d'identità viene apposta la dicitura «non valida per l'espatrio». In caso di richiedente minorenne è necessario l'assenso di entrambi i genitori o il nulla osta del giudice tutelare in tutti i casi in cui il minore non abbia un unico affidatario. I Paesi verso i quali è possibile espatriare con la sola carta d'identità sono: Austria; Belgio; Bosnia Erzegovina; Cipro; Croazia; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Islanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Malta; Principato di Monaco; Norvegia; Olanda; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Marocco e Tunisia (solo per viaggi di gruppi organizzati per motivi turistici); Turchia (solo per imbarcati su navi da crociera); Ungheria.

per i cittadini stranieri residenti : è necessario recarsi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora, presentando:

  • il modulo di richiesta in distribuzione presso tutti gli uffici anagrafici, dopo aver compilato con i propri dati anagrafici;
  • tre fotografie formato tessera recenti, e senza cappello;
  • permesso o carta di soggiorno dalla competente questura;
  • eventuale carta d'identità scaduta;
  • valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido).

Anche in questo caso, la carta d'identità, va direttamente all'interessato.

La carta d'identità rilasciata ai cittadini stranieri vale esclusivamente come documento d'identità e non costituisce titolo per l'espatrio.

RINNOVO PER PROSSIMA SCADENZA

A partire dal 18O° giorno precedente alla data di scadenza può essere richiesto il rinnovo, recandosi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risieda o si dimora e presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio.

SMARRIMENTO, FURTO, DETERIORAMENTO

è necessario recarsi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio. Inoltre, in caso di duplicato per smarrimento o furto: un valido documento di riconoscimento, richiesto anche nel caso in cui la carta d'identità sia deteriorata al punto da non essere più utile all'identificazione (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido); l'attestazione di resa denuncia presso un organo di polizia da esibire in originale, più una fotocopia per gli atti dell'anagrafe.

GLI ALTRI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Oltre alla carta di identità quali sono gli altri documenti di riconoscimento? Spesso sorgono dubbi al riguardo. Esiste, però, in proposito, una. precisa disposizione normativa, cioè il sec. comma dell'art. 35 del “Testo unico dalle disposizi legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che dispone testualmente: “Sono equipollenti la carta di identità il passaporto, la patente di guida patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, li porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite d fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. rilasciate da un'amministrazione dello Stato».

IL PASSAPORTO

CHI LO RILASCIA?

La Questura , i commissariati e, in caso di loro assenza, i comandi dell'Arma dei carabinieri o il comune. In alcune città è possibile richiederlo presso gli uffici postali.Chi si trova all'estero, invece, potrà rivolgersi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

A CHE ETA' SI PUO' OTTENERE?

Non c'è un limite di età, però i ragazzini di età inferiore ai dieci anni, che hanno il passaporto, possono utilizzarlo solo se accompagnati dai genitori (o da chi ne fa le veci – previa dichiarazione dei genitori dove menzionino chi si occuperà dei bambini). Fino a sedici anni possono anche essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci); inoltre, dopo i dieci anni di età sul passaporto andrà apposta la foto dei minori, prima di quell'età si potrà fare, ma non è obbligatorio.

COME SI FA?

Presentandosi in uno degli uffici sopra descritti, con un documento di riconoscimento in corso di validità, e compilare un modulo che vi verrà consegnato. Se non avete mai avuto un passaporto, alla domanda, dovrete allegare:

  1. una marca per concessioni governative di €40,29 (che sarà valida per un anno);
  2. l'attestazione di avvenuto pagamento di un versamento postale di €44,66 per il libretto a 32 pagine (se poi siete dei grandi viaggiatori, potrete fare quello di 48 pagine, in questo caso il versamento postale sarà di €45,62), da fare sul c/c postale nr. 67422808 intestato al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO, sulla causale dovrete scrivere: “importo per rilascio di passaporto elettronico”;
  3. due foto formato tessera (per cortesia non portate foto datate, soprattutto con enormi sorrisi sopra) di cui una autenticata (l'autenticazione potrebbe farla anche l'ufficio accettante)
  4. una dichiarazione (il modulo dovrebbe essere sempre disponibile nell'ufficio dove richiederete il passaporto) che attesti:
    • La consapevolezza che la tassa di concessione governativa non è più prevista per i Paesi riconosciuti dall'Unione Europea, ma dovrà essere corrisposta qualora si vada in Paesi non aderenti all'Unione Europea.
    • La consapevolezza delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti prodotti nella richiesta del passaporto;
    • Infine di essere stati informati sulle modalità e trattamento dei dati personali effettuati a norma di legge.

SE CI SONO BAMBINI?

 

Se ci sono minori di anni 18, oltre alla documentazione sopra descritta, occorre l'assenso del coniuge o convivente (che viene considerato come coniugato, solo che dovrà produrre un'ulteriore dichiarazione di convivenza, fatta in carta semplice, perché è un'autocertificazione). Nel caso in cui si è divorziati o separati occorrerà il nulla osta del giudice tutelare oppure l'assenso dell'altro coniuge. Ovviamente non va fatto se si è i soli ad avere la “patria potestà”. Mentre se il richiedente è minorenne, occorre l'assenso dei suoi genitori o il nulla osta del giudice tutelare se il piccolo non ha compiuto i dieci anni e debba partire con persone diverse da mamma e papà, seguita (in questo caso) da un'autocertificazione così detta “dichiarazione di accompagno”.

COME “ISCRIVO” SUL PASSAPORTO I MINORI DI ANNI 16?

Vai in Questura con un documento di identità in corso di validità e dopo aver compilato l'apposito modulo che ti verrà consegnato , allegaci la dichiarazione di assenso del coniuge (o del convivente o del giudice tutelare) e due fotografie, del piccolo, in formato tessera di cui una autenticata.

Il passaporto ha una validità di dieci anni e chi ne è entrato in possesso, dopo il 16 gennaio 2003, non ha più l'obbligo del rinnovo quinquennale.

Dal 26 ottobre 2006 è in vigore il passaporto elettronico che è quello che permette l'accesso negli Stati Uniti senza il visto per affari o turismo. Tutti i passaporti emessi prima del 26/10/2006 resteranno validi fino alla loro scadenza.

Ho cercato di essere più chiara possibile, ma se avete qualche dubbio non esitate a visitare il sito: www.poliziadistato.it c'è scritto proprio tutto sul passaporto.

LA PATENTE

Patente A

V iene rilasciata dalla M.C.T.C. (motorizzazione civile) e per poterla ottenere occorre aver compiuto:

  • 16 anni di età ( la A 1 che permette la guida di motocicli fino a 125 cc e fino a 11kw di potenza);
  • i 18 anni di età ( per la A “limitata” che permette la guida a motocicli di potenza fino a 25 kw con rapporto potenza/peso fino a 0,16)
  • i 20 anni e avere al patente A da almeno due anni oppure aver compiuto i 21 anni per poter guidare motocicli di qualsiasi potenza e cilindrata.
  • Si dovrà quindi produrre tutta la documentazione che consiste nella compilazione del modello TT2112 (reperibile presso gli uffici della M.C.T.C.);
  • allegare la ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028 intestato al “Dipartimento dei trasporti terrestri – imposta di bollo”;
  • allegare la ricevuta del versamento di € 10,33 sul c/c 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri – diritti;
  • 2 fotografie formato tessera su fondo bianco;
  • certificato medico in bollo con fotografia, la cui data non deve essere inferiore a sei mesi e rilasciato da un medico dell'A.S.L.

Se il richiedente è un cittadino comunitario allora dovrà allegare la carta di soggiorno, mentre se il cittadino è extracomunitario dovrà esibire il permesso di soggiorno in corso di validità (anche in sede di esame). Quindi verrà rilasciato il “foglio rosa” che autorizzerà l'esercitazione alla guida per sei mesi. Dopo un mese dalla domanda si potrà già sostenere l'esame; Il giorno dell'esame si dovrà presentare l'attestazione di pagamento di un ulteriore versamento di €14,62 su c/c 4028, intestato a: “Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo” In caso di esito positivo, la patente verrà consegnata immediatamente.

Patente B

I passi da seguire per conseguire la patente di tipo “B” sono molto simili a quelli sopra descritti. Ovviamente occorre aver compiuto i 18 anni e se non si va in una Autoscuola, ci si dovrà recare presso gli uffici della M.C.T.C. dove, dopo aver compilato il modello TT2112, che troverai presso gli stessi uffici, dovrai produrre la seguente documentazione:

  • ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028, intestato a: “Dipartimento dei trasposti terrestri - imposta di bollo”;
  • ricevuta del versamento di € 10,33 sul c/c 9001, intestato a:”Dipartimento dei trasporti terrestri - diritti”;
  • 2 fotografie recenti, formato tessera su fondo bianco;
  • certificato medico dell'A.S.L. in bollo con fotografia, con data non anteriore a sei mesi (può anche essere rilasciato dal Ministero della salute, Ferrovie dello Stato, Polizia di Stato, Corpo nazionale VV.FF. , Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, militare in S.P.E.

I cittadini comunitari dovranno esibire la carta di soggiorno come previsto da dpr nr.54/02; i cittadini extracomunitari dovranno portare in visione il permesso di soggiorno originale (anche in sede di esame).

Verrà quindi rilasciata un'autorizzazione, il così detto foglio rosa, che permetterà all'aspirante di potersi esercitare sui veicoli per cui è richiesta la patente. Il tutto va fatto con un istruttore a fianco, ossia una persona che abbia conseguito la patente (della stessa categoria) da almeno 10 anni e che non abbia superato i 60 anni di età (l'età aumenta a 65 se l'esercitazione prativa verrà fatta su un autoveicolo munito di doppi pedali). Gli esami per la patente B potranno essere sostenuti dopo 30 giorni dall'ottenimento del foglio rosa. Il giorno dell'esame si dovrà presentare l'attestazione di pagamento di un ulteriore versamento di €14,62 su c/c 4028, intestato a: “Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo” In caso di esito positivo, la patente verrà consegnata immediatamente.

NON TUTTI SANNO CHE….

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di ctg. B non è consentito il superamento dei 100km/h in autostrada e di 90km/h per le strade extraurbane principali. Non mi dite che lo sapevate… E allora perché correte tutti come matti???

Quando va rinnovata la patente?

 
Tabella esplicativa sui tempi di rinnovo della patente B

categoria

 

Età - di

50 anni

 

Età + di

50 anni

 

Età + di

60 anni

 

Età + di

65 anni

 

Età + di

70 anni

 

A

Ogni 10 anni

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni 3 anni

B

Ogni 10 anni

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni 3 anni

C

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni 2 anni

Ogni 2 anni

D

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni anno

 

 

Come? Effettuando una visita all'ASL di zona ( presso uno dei medici indicati dall'art.119 del C.d.S.) e portando con se:

  •   una ricevuta del versamento di €7,80 sul c/c 9001 intestato al “Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti”;
  •   una marca da bollo di € 14,62;

In caso positivo, sarà inviata dall'ASL stessa la comunicazione della validità del rinnovo all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il quale poi provvederà ad inviare all'interessato un tagliando adesivo, che andrà applicato sulla patente, che attesterà il rinnovo e la validità della stessa.

E CHI VIVE LONTANO?

I cittadini italiani che vivono all'estero dal almeno sei mesi dovranno seguire la procedura per il rinnovo presso i medici fiduciari delle Ambasciate e Consolati italiano, che provvederanno ad attestare temporaneamente il tagliando di convalida della patente per il periodo in cui si vive all'estero. Non appena si rientra in Italia, occorre riconfermare il tutto seguendo la procedura di routine.

E SE CAMBIO CASA?

Se cambi indirizzo oppure Comune di residenza occorrerà compilare un modulo presente negli uffici Comunali. Sarà l'ufficio del Comune ad informare l'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti il quale, a sua volta, invierà all'interessato un tagliandino adesivo da applicare sulla patente, riportante la variazione della residenza. 

© Copyright by corvaglia stefano florence (Italy) Alenoush Sahakian Teheran (Iran)
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